Art. 10. Soggetti ed attivita' convenzionabili 1. Il servizio puo' avvalersi delle associazioni, mediante convenzioni, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'Art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, anche nell'ambito delle misure per la tutela dei rifugiati e dei profughi. 2. In assenza di progetti di sostegno attivati dai comuni, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera a), il servizio e' autorizzato a rinnovare le convenzioni per la prosecuzione delle attivita' e dei servizi con le associazioni gia' operanti ed alle medesime condizioni.