Art. 7. Modalita' di erogazione dei contributi e rendicontazione 1. I contributi concessi sono erogati in via anticipata, con apposito decreto, sino alla misura dell'80% dell'importo totale all'avvio delle attivita', attestato con dichiarazione a firma del funzionario responsabile di cui all'Art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 o, negli altri casi, del legale rappresentante del soggetto beneficiario. 2. Il saldo del contributo e' corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto presentato al servizio, entro il termine fissato nel decreto di erogazione di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), unitamente alla documentazione di cui al comma 2, sono tenuti a trasmettere al servizio una relazione sullo stato di attuazione del progetto da cui si evinca il numero di utenti coinvolti e delle attivita' svolte in loro favore, nonche' la tipologia degli interventi stessi. 4. Nel caso di parziale realizzazione del progetto ammesso a contributo si procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso. 5. Qualora le attivita' oggetto del contributo non vengano avviate entro sei mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, si procede alla revoca del medesimo, salvo proroga che puo' essere concessa su motivata richiesta a firma dei soggetti di cui al comma 1. 6. In caso di incompletezza, irregolarita' o assenza della documentazione relativa ai contributi erogati oggetto di rendicontazione, il servizio provvede alla revoca del contributo ed al recupero della somma erogata.