Art. 8. Integrazione di documentazioni 1. Nel caso di carenza di documentazione il servizio provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante, ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio ed inderogabile di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione del progetto, ovvero di revoca dei contributi.