(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 14 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Spesa di rappresentanza 1. Si intende per spesa di rappresentanza quella spesa che: a) riguarda forme di ospitalita' ed atti di cortesia che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocita', in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentativita' o figure rappresentative della societa' civile; b) risponde alle esigenze del consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, al fine di mantenere ed accrescere il prestigio del consiglio, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale; c) e' effettuata in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attivita' del consiglio; d) e' priva di intenti e di connotazione di mera liberalita' non giustificata dai fini istituzionali del consiglio regionale.