Art. 2. Adesione ad iniziative e partecipazione a comitati 1. Il consiglio regionale puo': a) aderire a singole iniziative ritenute meritevoli per le loro finalita' di promozione sociale e culturale; b) partecipare a comitati d'onore attraverso l'inserimento del consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali. 2. L'ufficio di presidenza puo' concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentativita' aderendo eventualmente, a nome del consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore 3. L'adesione a singole iniziative o la partecipazione del consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al presidente del consiglio regionale. 4. L'adesione a singole iniziative, a comitati d'onore o a comitati affini possono comportare: a) la concessione, a carico del bilancio del consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro; b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del consiglio regionale; c) il concorso alle spese di organizzazione o la concessione, in casi eccezionali e di particolare rilevanza, di contributi in denaro. 5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale puo', inoltre, per le finalita' di cui alla presente legge, promuovere direttamente iniziative volte alla valorizzazione del ruolo e dell'immagine del consiglio stesso.