Art. 2.
         Adesione ad iniziative e partecipazione a comitati
    1. Il consiglio regionale puo':
      a) aderire a singole iniziative ritenute meritevoli per le loro
finalita' di promozione sociale e culturale;
      b) partecipare  a comitati d'onore attraverso l'inserimento del
consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in
comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni
sociali e culturali.
    2.  L'ufficio  di  presidenza puo' concorrere allo svolgimento ed
allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale,
poste  in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di
elevata   rappresentativita'   aderendo  eventualmente,  a  nome  del
consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore
    3.  L'adesione  a  singole  iniziative  o  la  partecipazione del
consiglio  regionale  a  comitati  d'onore  o  a comitati affini sono
richiesti  dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta
al presidente del consiglio regionale.
    4.  L'adesione  a  singole  iniziative,  a  comitati  d'onore o a
comitati affini possono comportare:
      a) la  concessione,  a  carico  del  bilancio del consiglio, di
premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in
denaro;
      b) la  messa  a  disposizione  gratuita di strutture, servizi o
mezzi di pertinenza del consiglio regionale;
      c) il  concorso  alle spese di organizzazione o la concessione,
in  casi  eccezionali  e  di  particolare rilevanza, di contributi in
denaro.
    5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale puo', inoltre,
per  le finalita' di cui alla presente legge, promuovere direttamente
iniziative  volte  alla  valorizzazione del ruolo e dell'immagine del
consiglio stesso.