Art. 3. Soggetti titolari dell'attivita' di rappresentanza 1. Titolare dell'attivita' di rappresentanza esterna e' il presidente del consiglio. 2. Tale attivita' puo' in via ordinaria essere esercitata anche dai vicepresidenti del consiglio e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza. 3. Puo', altresi, essere esercitata anche dai presidenti delle commissioni consiliari. 4. Puo', inoltre, essere delegata ai singoli consiglieri designati dal presidente a rappresentano in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'ufficio di presidenza.