Art. 3.
         Soggetti titolari dell'attivita' di rappresentanza
    1.  Titolare  dell'attivita'  di  rappresentanza  esterna  e'  il
presidente del consiglio.
    2.  Tale  attivita' puo' in via ordinaria essere esercitata anche
dai   vicepresidenti   del   consiglio   e   dagli  altri  componenti
dell'ufficio di presidenza.
    3.  Puo',  altresi,  essere esercitata anche dai presidenti delle
commissioni consiliari.
    4.   Puo',   inoltre,  essere  delegata  ai  singoli  consiglieri
designati dal presidente a rappresentano in pubbliche manifestazioni,
ove non siano disponibili componenti dell'ufficio di presidenza.