Art. 4.
Determinazione del fondo di rappresentanza e modalita' di erogazione
    1.    L'ufficio   di   presidenza   provvede   annualmente   alla
determinazione dell'importo globale del fondo destinato alle spese di
rappresentanza  ed  alla  ripartizione  dello  stesso  tra i soggetti
titolari di tali, spese.
    2.  L'ufficio di presidenza delibera, su proposta del presidente,
sulle spese di cui all'arti. 2, comma 4, lettera c).
    3.  Le  spese  di  modesta entita' e comunque inferiori a 2000,00
euro,  comprese  quelle  di  cui  al  comma precedente, sono disposte
direttamente  dai  soggetti titolari dell'attivita' di rappresentanza
nel rispetto delle modalita' fissate dall'ufficio di presidenza ed in
conformita'    alle   disposizioni   del   regolamento   interno   di
amministrazione e contabilita' del consiglio regionale (RIAC).
    4.  Il presidente del consiglio dispone in ordine alle adesioni e
partecipazioni  di cui all'Art. 2, comma 3 ed alle concessioni di cui
allo stesso Art. 2, comma 4, lettera a) e b).
    5. Le spese di rappresentanza sono motivate e sostenute da idonea
documentazione  giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni
ed alle circostanze che le hanno occasionate.