Art. 4. Determinazione del fondo di rappresentanza e modalita' di erogazione 1. L'ufficio di presidenza provvede annualmente alla determinazione dell'importo globale del fondo destinato alle spese di rappresentanza ed alla ripartizione dello stesso tra i soggetti titolari di tali, spese. 2. L'ufficio di presidenza delibera, su proposta del presidente, sulle spese di cui all'arti. 2, comma 4, lettera c). 3. Le spese di modesta entita' e comunque inferiori a 2000,00 euro, comprese quelle di cui al comma precedente, sono disposte direttamente dai soggetti titolari dell'attivita' di rappresentanza nel rispetto delle modalita' fissate dall'ufficio di presidenza ed in conformita' alle disposizioni del regolamento interno di amministrazione e contabilita' del consiglio regionale (RIAC). 4. Il presidente del consiglio dispone in ordine alle adesioni e partecipazioni di cui all'Art. 2, comma 3 ed alle concessioni di cui allo stesso Art. 2, comma 4, lettera a) e b). 5. Le spese di rappresentanza sono motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.