Art. 5.
                          Organismi esterni
    1.  Il  difensore  civico ed i presidenti degli organismi esterni
costituiti   con   legge  regionale  e  collegati  sotto  il  profilo
organizzativo  con  il  consiglio regionale sono titolari di spese di
rappresentanza, cosi' come definite dall'Art. 1, nei limiti stabiliti
dall'ufficio di presidenza del consiglio.