Art. 2.
                   Definizione di distretto rurale
    1.   Sono   definiti   distretti   rurali  i  sistemi  economico-
territoriali aventi le seguenti caratteristiche:
      a) produzione  agricola  coerente con le vocazioni naturali del
territorio e significativa per l'economia locale;
      b) identita' storica omogenea;
      c) consolidata   integrazione  tra  attivita'  rurali  e  altre
attivita' locali;
      d) produzione  di  beni  o servizi di particolare specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.