Art. 7.
                      F i n a n z i a m e n t i
    1. La Regione finanzia interventi volti a:
      a) incentivare  lo sviluppo complessivo del territorio, secondo
criteri  e  obiettivi  di  sostenibilita', connessi all'attivita' del
distretto,  per  il  coordinamento dei programmi e piani operanti sui
territorio di competenza;
      b) promuovere   e   rafforzare   nella  comunita'  distrettuale
l'identita'  locale  e  la  piena  consapevolezza  sia  degli aspetti
problematici  nella  gestione  delle risorse del territorio che delle
opportunita' presenti;
      c) realizzare   azioni   riguardanti   banche  dati,  marketing
territoriale, certificazioni.
    2.   Nelle  more  dell'adozione  della  disciplina  organica  dei
finanziamenti  degli  interventi  in  materia  di  sviluppo rurale la
Regione,  a  mezzo  bando,  finanzia unicamente interventi presentati
dagli  enti  locali  aderenti  all'accordo  costitutivo del distretto
rurale,  riconosciuto  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5,  volti  a
promuovere  e  rafforzare  nella  comunita'  distrettuale l'identita'
locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella
gestione   delle   risorse  del  territorio  che  delle  opportunita'
presenti.