Art. 7. F i n a n z i a m e n t i 1. La Regione finanzia interventi volti a: a) incentivare lo sviluppo complessivo del territorio, secondo criteri e obiettivi di sostenibilita', connessi all'attivita' del distretto, per il coordinamento dei programmi e piani operanti sui territorio di competenza; b) promuovere e rafforzare nella comunita' distrettuale l'identita' locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunita' presenti; c) realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing territoriale, certificazioni. 2. Nelle more dell'adozione della disciplina organica dei finanziamenti degli interventi in materia di sviluppo rurale la Regione, a mezzo bando, finanzia unicamente interventi presentati dagli enti locali aderenti all'accordo costitutivo del distretto rurale, riconosciuto ai sensi degli articoli 4 e 5, volti a promuovere e rafforzare nella comunita' distrettuale l'identita' locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunita' presenti.