Art. 8.
                     Monitoraggio e valutazione
    A  partire  dall'anno  successivo  a quello di entrata. in vigore
della  presente  legge  la  giunta regionale rende conto al consiglio
regionale  dell'attuazione  della  legge  e  dei  risultati  da  essa
ottenuti  in  termini  di  sviluppo  rurale  e  di  integrazione  tra
politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la giunta
regionale   trasmette   annualmente   alla   commissione   consiliare
competente  una  relazione in cui si forniscono in forma sintetica le
seguenti informazioni:
      a) elenco  dei  distretti  rurali  costituiti,  con indicazione
degli  ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione
e caratterizzazione;
      b) elenco   e  descrizione  dei  progetti  presentati  e  degli
interventi finanziati.
    2.  Entro  il  terzo  anno  dall'entrata in vigore della presente
legge  la  giunta  regionale,  anche avvalendosi della collaborazione
dell'IRPET,  presenta  alla  commissione  consiliare  competente  una
relazione  che  permetta  di  valutare  gli effetti generali prodotti
dalla legge, e in particolare quelli relativi a:
      a) miglioramento  della  qualita'  territoriale,  ambientale  e
paesaggistica;
      b) mantenimento e crescita dell'occupazione;
      c) coordinamento  e  integrazione  tra  enti  locali e soggetti
privati;
      d) valorizzazione delle produzioni agricole.