Art. 9.
                          Norma finanziaria
    1.  Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 7, comma
2  della  presente  legge e' autorizzata per l'anno 2004 una spesa di
Euro 100.000,00.
    2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente
legge  si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte
nella  unita'  previsionale  di  base  (UPB)  521  «Interventi per lo
sviluppo  rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo
delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti».
    3.  Alla  copertura  della  spesa  per gli esercizi successivi si
fara' fronte con le relative leggi di bilancio.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
                               MARTINI