Art. 9. Norma finanziaria 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 7, comma 2 della presente legge e' autorizzata per l'anno 2004 una spesa di Euro 100.000,00. 2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unita' previsionale di base (UPB) 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti». 3. Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI