Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
    1.   Possono  usufruire  del  contributo  i  comuni,  singoli  od
associati,  i consorzi di bonifica, le comunita' montane, le province
e  societa'  ed  enti  il  cui  capitale  o  fondo  di  dotazione sia
in maggioranza detenuto dai precedenti soggetti.