Art. 5. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, con propria deliberazione, le modalita' di selezione e l'entita' complessiva dei contributi da destinare ai progetti, sulla base di quanto disposto all'Art. 6. 2. La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi nell'entita' finanziaria prevista all'Art. 3, comma 4. 3. I progetti pervenuti, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, sono prioritariamente ammessi al contributo qualora: a) prevedano l'uso prevalente di metodi biologici e/o naturali per il controllo di stadi larvali/preimaginali di culicidi; b) coinvolgano piu' comuni tramite associazioni, consorzi, comunita' montane od altri enti e societa' il cui fondo di dotazione o il cui capitale sia detenuto in maggioranza dagli stessi comuni; c) riguardino singoli territori comunali caratterizzati da specificita' ambientali o culturali. 4. I parametri di valutazione delle priorita' indicati al comma 3 possono essere oggetto di aggiornamento annuale attraverso deliberazione della giunta regionale. L'istruttoria delle domande e' svolta dalla direzione generale diritto alla salute e delle politiche di solidarieta'.