Art. 5.
                     Concessione dei contributi
    1.   La   giunta   regionale   definisce  annualmente,  entro  il
31 gennaio,  con  propria  deliberazione, le modalita' di selezione e
l'entita'  complessiva dei contributi da destinare ai progetti, sulla
base di quanto disposto all'Art. 6.
    2.  La  giunta regionale provvede alla concessione dei contributi
nell'entita' finanziaria prevista all'Art. 3, comma 4.
    3.  I  progetti  pervenuti,  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'Art. 4, sono prioritariamente ammessi al contributo qualora:
      a) prevedano  l'uso prevalente di metodi biologici e/o naturali
per il controllo di stadi larvali/preimaginali di culicidi;
      b) coinvolgano  piu'  comuni  tramite  associazioni,  consorzi,
comunita'  montane od altri enti e societa' il cui fondo di dotazione
o il cui capitale sia detenuto in maggioranza dagli stessi comuni;
      c) riguardino  singoli  territori  comunali  caratterizzati  da
specificita' ambientali o culturali.
    4. I parametri di valutazione delle priorita' indicati al comma 3
possono   essere   oggetto   di   aggiornamento   annuale  attraverso
deliberazione  della giunta regionale. L'istruttoria delle domande e'
svolta dalla direzione generale diritto alla salute e delle politiche
di solidarieta'.