(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art 1. Finalita' e definizioni 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunita' regionale. 2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualita' delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivita' professionali. 3. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunita' per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni. 4. L'inserimento nel registro previsto dall'art. 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge. 5. Ai fini della presente legge, si intende: a) per «utente di un'attivita' professionale» il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale; b) per «attivita' professionale» un'attivita' di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa; c) per «professione ordinistica» la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme slatali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio; d) per «professione non ordinistica» ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.