Art. 10. Interventi a favore delle persone 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita'. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attivita' professionale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni previa apposita convenzione.