Art. 10.
                  Interventi a favore delle persone
    1.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  promuovere
interventi   diretti   a   consentire   alle   professioniste   e  ai
professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle
della maternita' e della paternita'.
    2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a promuovere e
finanziare  interventi  diretti a consentire alle persone fisicamente
svantaggiate di esercitare l'attivita' professionale.
    3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1 possono essere attuati
direttamente  o  tramite  gli  enti  di  previdenza delle professioni
previa apposita convenzione.