Art. 12. Regolamenti d'esecuzione 1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalita' d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.