Art. 12.
                      Regolamenti d'esecuzione
    1.   Con   regolamenti   d'esecuzione  da  emanarsi,  sentite  le
competenti    commissioni   consiliari,   entro   centoventi   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti le
misure, i criteri e le modalita' d'intervento relativi agli incentivi
previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.