Art. 2.
       Istituzione della consulta regionale delle professioni
    1.  E'  istituita  presso  la  struttura  regionale competente in
materia  di  professioni  la consulta regionale delle professioni, di
seguito denominata consulta.
    2.  La consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti
in  materia  di interesse delle professioni, con particolare riguardo
agli  atti  di  programmazione e legislazione regionale connessi alla
tutela   delle  professioni  e  degli  utenti  delle  medesime,  alla
formazione,  all'orientamento,  all'aggiornamento dei professionisti,
ai  processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare
riguardo alle norme europee, delle attivita' professionali.