Art. 3.
                    Composizione e funzionamento
    1.  La  consulta  e'  costituita con decreto del Presidente della
Regione,   su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,  su
proposta  dell'assessore  competente in materia di professioni e dura
in  carica  cinque  anni.  Alla  scadenza  continua  ad esercitare le
proprie  funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione
della nuova Consulta.
    2. La consulta e' composta:
      a) dall'assessore competente che la presiede;
      b) dal direttore centrale della struttura competente in materia
di professioni;
      c) da   un   rappresentante   regionale   per   ciascuna  delle
professioni ordinistiche.
    3.   Il   rappresentante  di  una  professione  e'  nominato  dai
rispettivi  ordini  o  collegi,  di concerto tra loro, entro sessanta
giorni da quando la direzione competente ne richieda la designazione.
    4.  Sono  ammessi  alla  consulta  gli  ordini e i collegi che ne
facciano   richiesta  alla  direzione  competente  secondo  modalita'
fissate  con  apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente
commissione  consiliare,  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
    5.  Con  il  decreto di' cui al comma 1 e' nominato un segretario
della  consulta,  scelto  tra  il  personale assegnato alla struttura
regionale competente in materia di professioni.
    6. La consulta puo' articolarsi al proprio interno in commissioni
presiedute dall'assessore competente in materia di professioni o, per
delega  di  questi,  dal  direttore centrale competente in materia di
professioni.  Di  ciascuna  commissione  fanno  parte  i membri della
consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
    7.  La  consulta  si riunisce almeno una volta all'anno in seduta
allargata  alle  associazioni maggiormente  rappresentative  su scala
regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le
proposte  formulate  a  nome  dell'utenza  ed  assumere i conseguenti
orientamenti.