Art. 4.
                     Registro delle associazioni
    1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione,  su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  e su
proposta dell'assessore competente in materia di professioni, possono
essere  inserite  nel  registro associazioni a carattere regionale di
prestatori di attivita' professionali non ordinistiche.
    2.  E'  istituito  presso  la  struttura  regionale competente in
materia  di  professioni il registro regionale delle associazioni dei
prestatori  di  attivita'  professionali non ordinistiche, di seguito
definito  registro,  nel  quale  sono  iscritte  le  associazioni che
abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.
    3.   Per  ottenere  l'inserimento  nel  registro  un'associazione
professionale   non  ordinistica  deve  produrre  documentazione  che
attesti:
      a) i  requisiti  culturali  ed  i percorsi di formazione che si
richiedono per l'ammissione all'associazione:
      b) l'esistenza  di  regole di democrazia interna e l'esclusione
di  ogni  forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi
esercita o intenda esercitare la medesima attivita';
      c) modalita'  di esercizio della professione e di aggiornamento
degli  associati  che  garantiscano la qualita' dei servizi resi agli
utenti;
      d) l'esistenza  e  l'applicazione  di  regole deontologiche che
assicurino   l'imparzialita',   la   competenza,  l'integrita'  e  la
responsabilita'  dei  membri  dell'associazione  prevedendo  sanzioni
proporzionali alla gravita' delle infrazioni commesse;
      e) la   tenuta   di   un   bilancio   consuntivo,  da  produrre
annualmente.
    4.  Con  apposito  regolamento da emanarsi, sentita la competente
commissione  consiliare,  entro  centoventi'  giorni  dall'entrata in
vigore  della  presente legge, sono stabiliti criteri e modalita' per
l'inserimento delle associazioni.