Art. 5. Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche 1. Presso la direzione competente in materia di professioni e' istituito il comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche. 2. Il comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni. con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei protessionisti ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivita' professionali. 3. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato. 4. Il comitato e' composto: a) dall'assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato; b) dal direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni inserite nel registro ai sensi della presente legge 5. I rappresentanti delle singole associazioni, inserite nel registro, ai sensi della presente legge, sono designati dalle stesse. 6. Il rappresentante di una professione e' nominato dalla rispettiva associazione entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richieda la designazione. 7. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti. 8. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario del comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.