Art. 5.
Comitato   regionale   delle   associazioni   delle  professioni  non
                            ordinistiche
    1.  Presso  la  direzione competente in materia di professioni e'
istituito  il comitato regionale delle associazioni delle professioni
non ordinistiche.
    2.  Il comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti
in  materia  di interesse delle professioni. con particolare riguardo
agli  atti  di  programmazione e legislazione regionale connessi alla
tutela   delle  professioni  e  degli  utenti  delle  medesime,  alla
formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei protessionisti ai
processi  di  innovazione  e  internazionalizzazione  delle attivita'
professionali.
    3.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del Presidente della
Regione,   su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,  su
proposta  dell'assessore  competente in materia di professioni e dura
in  carica  cinque  anni.  Alla  scadenza  continua  ad esercitare le
proprie  funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione
del nuovo Comitato.
    4. Il comitato e' composto:
      a) dall'assessore  competente,  che  lo  presiede,  o da un suo
delegato;
      b) dal direttore centrale competente in materia di professioni,
o da un suo delegato;
      c) da   un   rappresentante   regionale   per   ciascuna  delle
associazioni inserite nel registro ai sensi della presente legge
    5.  I  rappresentanti  delle  singole  associazioni, inserite nel
registro, ai sensi della presente legge, sono designati dalle stesse.
    6.  Il  rappresentante  di  una  professione  e'  nominato  dalla
rispettiva  associazione entro sessanta giorni da quando la direzione
competente ne richieda la designazione.
    7.  Il  comitato  si riunisce almeno una volta all'anno in seduta
allargata     alle    associazioni    dei    consumatori maggiormente
rappresentative  su scala regionale, su richiesta delle medesime, per
ascoltare  i  problemi  e le proposte formulate a nome dell'utenza ed
assumere i conseguenti orientamenti.
    8. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario del
comitato  scelto tra il personale assegnato alla struttura competente
in materia di lavoro e professioni.