Art. 6. Aggiornamento professionale 1. L'amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. 2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordiistiche e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche e con le Universita' e altri istituti scientifici.