Art. 6.
                     Aggiornamento professionale
    1.  L'amministrazione  regionale promuove e finanzia, nell'ambito
della    programmazione    regionale   in   materia   di   formazione
professionale,   progetti   di   aggiornamento  professionale  per  i
professionisti.
    2.  Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con
gli  ordini,  i collegi, le associazioni professionali di professioni
ordiistiche  e  le  associazioni  professionali inserite nel registro
delle  professioni  non  ordinistiche  e  con  le Universita' e altri
istituti scientifici.