Art. 8.
                       Cooperative di garanzia
    1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a promuovere la
costituzione  di  cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo
di  prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai
professionisti  associati  da parte di banche, societa' finanziarie e
di locazione finanziaria.
    2.  Le  Camere di commercio della regione, le banche, le societa'
finanziarie  e  di  locazione  finanziaria possono essere socie delle
cooperative di cui al comma 1.
    3.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad integrare i
fondi  rischi  delle  cooperative  di  cui al comma 1, fino al 25 per
cento del loro ammontare, e a condizione che:
      a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
      b) lo  statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio
beneficiano  della  garanzia  di  versare  alla cooperativa una somma
proporzionale  e  comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella
garantita;
      c) lo  statuto della cooperativa non discrimii, ne' permetta di
discriminare,  alcun  professionista  per  ragioni  di  sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali
che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
      d) i  professionisti  associati alla cooperativa siano iscritti
agli  albi  o  elenchi  tenuti  da  ordini  o collegi o iscritti alle
associazioni inserite nel registro regionale.