Art. 8. Cooperative di garanzia 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societa' finanziarie e di locazione finanziaria. 2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le societa' finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che: a) siano costituite da almeno 100 professionisti; b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiano della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita; c) lo statuto della cooperativa non discrimii, ne' permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione; d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.