Allegato A
Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente misure di aiuto
   e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di
   contributi   finalizzati  a  promuovere  l'artigianato  artistico»
   approvato  decreto  del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n.
   070/Pres.
                               Art. 1.
Modifiche  al  Regolamento approvato con decreto del Presidente della
                         Regione n. 070/2003
    1.  All'art.  1  del  «Regolamento  concernente misure di aiuto e
criteri  e  modalita'  per  la  concessione alle imprese artigiane di
contributi   finalizzati   a   promuovere   l'artigianato  artistico»
approvato  con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n.
070/Pres.,  dopo  la  parola  «artistico,»  sono  aggiunte  le parole
«tradizionale e dell'abbigliamento su misura».
    2.   All'art.   2  del  Regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  070/2003, le parole all'art. 16» sono
sostituite dalle parole «agli articoli 16, 17 e 18.».
    3.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art. 4 del Regolamento
approvato  con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, dopo
la  parola  «artistico»  sono  aggiunte  le  parole  «tradizionale  o
dell'abbigliamento su misura».
    4.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 4 del regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della  Regione n. 070/2003, sono aggiunti i
seguenti:
    «2-  bis.  Gli  automezzi  di  cui  al  comma  1, lettera b) sono
ammissibili  a  finanziamento  a  condizione  che  gli  stessi  siano
immatricolati  come  autocarri per il trasporto di materiale e dotati
di non piu' di tre posti.
    2-ter. Non sono ammissibili a contributo:
      a) gli  automezzi  classificati  come  fuoristrada,  dotati  di
trazione integrale, sia fissa che attivabile;
      b) i beni di consumo;
      c) i beni usati».
    5.  I  commi  1  e  2  dell'art.  9 del Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, sono sostituiti dai
seguenti:
    «1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e
presentare  alla  direzione  regionale  delle attivita' produttive la
relativa  documentazione  di  spesa entro diciotto mesi dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  del  decreto  di  concessione  del
contributo  stesso, a pena di decadenza dal beneficio concesso, fatto
salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, da presentarsi
prima della scadenza del termine.
    2.  La  proroga di cui al comma 1 non puo' essere superiore a sei
mesi.».
    6.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 9 del regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della Regione n. 070/2003, e' introdotto il
seguente:
    «2-bis.  Il  beneficiario  del  contributo e' tenuto a richiedere
alla  direzione  regionale  competente  l'autorizzazione ad apportare
variazioni  e modifiche nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione
delle iniziative ammesse a contributo.».
    7.  Dopo  l'art.  9  del  Regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Regione n. 070/2003, e' introdotto il seguente:
    «Art.  9-bis (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro). -
1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro,
la   concessione   dei   contributi   alle   imprese  e'  subordinata
all'autocertificazione,  di  data non antecedente a sei mesi rispetto
alla   presentazione   della  domanda,  da  allegare  all'istanza  di
contributo  e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante
il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione  di  cui  al  comma  i' e' causa di decadenza
dalla  concessione del contributo. Ove questo sia gia' stato erogato,
il  beneficiario  del  contributo  e l'autore dell'autocertificazione
sono  tenuti  solidalmente  a restituirne l'importo comprensivo degli
interessi legali.».
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Illy