Allegato A Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» approvato decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 070/Pres. Art. 1. Modifiche al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003 1. All'art. 1 del «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 070/Pres., dopo la parola «artistico,» sono aggiunte le parole «tradizionale e dell'abbigliamento su misura». 2. All'art. 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, le parole all'art. 16» sono sostituite dalle parole «agli articoli 16, 17 e 18.». 3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, dopo la parola «artistico» sono aggiunte le parole «tradizionale o dell'abbigliamento su misura». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, sono aggiunti i seguenti: «2- bis. Gli automezzi di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili a finanziamento a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale e dotati di non piu' di tre posti. 2-ter. Non sono ammissibili a contributo: a) gli automezzi classificati come fuoristrada, dotati di trazione integrale, sia fissa che attivabile; b) i beni di consumo; c) i beni usati». 5. I commi 1 e 2 dell'art. 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e presentare alla direzione regionale delle attivita' produttive la relativa documentazione di spesa entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo stesso, a pena di decadenza dal beneficio concesso, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine. 2. La proroga di cui al comma 1 non puo' essere superiore a sei mesi.». 6. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, e' introdotto il seguente: «2-bis. Il beneficiario del contributo e' tenuto a richiedere alla direzione regionale competente l'autorizzazione ad apportare variazioni e modifiche nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.». 7. Dopo l'art. 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, e' introdotto il seguente: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma i' e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia gia' stato erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Illy