Allegato A Modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. in data 10 ottobre 2003. Art. 1. Modifica al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0362/2003 1. Dopo l'Art. 7 del «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'Art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 viene introdotto il seguente: z«Art. 7-bis (Sicurezza sul lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il presidente: Illy