Art. 3.
                         C o m p e t e n z e
    1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
con  atto  deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate
sismiche  dalla  presente  legge  in  base  ai  criteri  generali per
l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato.
    2.  Il  recepimento  delle  modifiche delle norme tecniche per le
costruzioni  nelle  zone sismiche avviene con atto deliberativo della
giunta regionale.