Art. 3. C o m p e t e n z e 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato. 2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della giunta regionale.