Art. 5.
                             Adempimenti
    1.  Per  gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 2
dell'ordinanza  si  procedera' secondo quanto prescritto dalla stessa
ordinanza.
    2.  La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone
un  programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento
sismico degli edifici.