Art. 5. Adempimenti 1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 2 dell'ordinanza si procedera' secondo quanto prescritto dalla stessa ordinanza. 2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.