Art. 3. L'osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, propone, per il tramite della cattedra di diritto dell'Antico oriente Mediterraneo, il programma annuale delle attivita', quantificandone il costo. La giunta regionale, su proposta del Presidente, entro i trenta giorni successivi, ne delibera l'eventuale approvazione ed impegna contestualmente la relativa somma.