Art. 3.
    L'osservatorio,  entro  il 31 marzo di ogni anno, propone, per il
tramite  della  cattedra di diritto dell'Antico oriente Mediterraneo,
il  programma  annuale  delle attivita', quantificandone il costo. La
giunta  regionale,  su proposta del Presidente, entro i trenta giorni
successivi,   ne   delibera   l'eventuale   approvazione  ed  impegna
contestualmente la relativa somma.