Art. 2.
    1.  L'Art.  2 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    1.   «Previa  autorizzazione  della  giunta  provinciale  possono
inoltre  essere  disposte,  ai  sensi del presente regolamento, spese
connesse   con   i  programmi  pubblicitari  annuali  concernenti  la
diffusione  del  marchio  di  cui  alla legge provinciale 10 novembre
1976,  n.  44,  e con le iniziative volte a valorizzare la produzione
dei  prodotti  dell'artigianato,  dell'industria e dell'agricoltura e
dell'offerta turistica ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1973,
n.  10, nel limite di Euro 200.000, al netto di IVA, per ogni singola
iniziativa.   La   giunta   provinciale   si   esprime  su  programmi
dettagliati, corredati di articolata previsione delle spese».
    2. «Previa autorizzazione della giunta provinciale possono essere
altresi'  disposte, ai sensi del presente regolamento, spese connesse
con  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a  convegni, congressi,
conferenze,  riunioni,  mostre  ed  altre  manifestazioni culturali e
scientifiche   su   materie  istituzionali  o  comunque  interessanti
l'amministrazione  provinciale, compresa la locazione per breve tempo
di  immobili,  completi  delle  attrezzature  necessarie,  fino ad un
importo pari a Euro 150.000, al netto di IVA».