Art. 2. 1. L'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: 1. «Previa autorizzazione della giunta provinciale possono inoltre essere disposte, ai sensi del presente regolamento, spese connesse con i programmi pubblicitari annuali concernenti la diffusione del marchio di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e con le iniziative volte a valorizzare la produzione dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura e dell'offerta turistica ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10, nel limite di Euro 200.000, al netto di IVA, per ogni singola iniziativa. La giunta provinciale si esprime su programmi dettagliati, corredati di articolata previsione delle spese». 2. «Previa autorizzazione della giunta provinciale possono essere altresi' disposte, ai sensi del presente regolamento, spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti l'amministrazione provinciale, compresa la locazione per breve tempo di immobili, completi delle attrezzature necessarie, fino ad un importo pari a Euro 150.000, al netto di IVA».