Art. 3. 1. L'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: «1. Le procedure di cui al presente regolamento trovano altresi' applicazione, per quanto compatibili, per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso si prescinde dai limiti di cui all'Art. 1, comma 2».