Art. 3.
    1.  L'Art.  3 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    «1.  Le procedure di cui al presente regolamento trovano altresi'
applicazione,  per  quanto compatibili, per l'adesione e l'esecuzione
delle  convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'Art. 26 della legge
23 dicembre  1999, n. 488. In tal caso si prescinde dai limiti di cui
all'Art. 1, comma 2».