Art. 4.
    1.  L'Art.  4 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    «1.  I  lavori,  le  provviste  ed  i  servizi di cui al presente
regolamento possono essere eseguiti:
      a) in amministrazione diretta;
      b) a cottimo fiduciario;
      c) con  sistema  misto,  e  cioe'  in  parte in amministrazione
diretta e in parte a cottimo fiduciario».
    «2.  Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate
con  materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente  noleggiati  e con
personale proprio».
    «3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori, provviste e
servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese».