Art. 4. 1. L'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: «1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' in parte in amministrazione diretta e in parte a cottimo fiduciario». «2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio». «3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori, provviste e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese».