Art. 5.
    1.  L'Art.  5 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    «1.  Per  l'esecuzione a cottimo fiduciario sono richieste almeno
cinque  preventivi  redatti  secondo  le  indicazioni contenute nella
lettera   d'invito,  che  puo'  essere  spedita  anche  in  forma  di
telegramma, telefax o e-mail.
    2.  Di  norma  la  lettera  d'invito  contiene:  l'oggetto  della
prestazione,  le  eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, le
qualita',  le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione,  i  prezzi, le
modalita'  di  pagamento,  nonche'  la dichiarazione di assoggettarsi
alle  condizioni  e  penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti
disposizioni.
    3.  Il  cottimo  fiduciario  puo'  essere  regolato  da scrittura
privata  semplice,  oppure  con  apposita  lettera  con  la  quale il
committente  dispone  l'ordinazione  dei lavori delle provviste e dei
servizi.  Tali  atti  devono  riportare i medesimi contenuti previsti
nella lettera d'invito.
    4.  Si  prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel
caso  di  nota  specialita'  del  bene  o  servizio  da acquisire, in
relazione  alle  caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000, al netto
di IVA.
    5.  Il limite di cui al comma, e' elevato a Euro 40.000, al netto
di  IVA, per l'acquisizione dei beni e servizi connessi ad impellenti
ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
    6.  Per  l'acquisizione  dei  lavori si osservano i limiti di cui
all'Art. 41 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001,
n. 41.