Art. 5. 1. L'Art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: «1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario sono richieste almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, che puo' essere spedita anche in forma di telegramma, telefax o e-mail. 2. Di norma la lettera d'invito contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, le qualita', le modalita' e i tempi di esecuzione, i prezzi, le modalita' di pagamento, nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni. 3. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata semplice, oppure con apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei lavori delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito. 4. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000, al netto di IVA. 5. Il limite di cui al comma, e' elevato a Euro 40.000, al netto di IVA, per l'acquisizione dei beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 6. Per l'acquisizione dei lavori si osservano i limiti di cui all'Art. 41 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41.