Art. 7.
    1.  L'Art.  7 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    «1.    I    pagamenti   sono   disposti   entro   trenta   giorni
dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla
data di presentazione delle fatture.
    2. L'impegno di spesa e' contestuale alla liquidazione».