Art. 7. 1. L'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: «1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 2. L'impegno di spesa e' contestuale alla liquidazione».