Art. 10. Utilizzo del fondo 1. Le risorse di cui all'Art. 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali. 2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti: a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri; b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'Art. 14, comma 2, della legge regionale n. 2/2003; c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti; d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.