Art. 10.
                         Utilizzo del fondo

    1.  Le risorse di cui all'Art. 9 sono utilizzate a garanzia delle
iniziative  tese  a  migliorare  la situazione finanziaria degli enti
locali.
    2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione
Piemonte  e  gli  enti  locali  interessati, prevedono l'utilizzo dei
seguenti strumenti:
      a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso
e per il contenimento dei relativi oneri;
      b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi  dettati  dall'Art.  14,  comma 2, della legge regionale n.
2/2003;
      c) esternalizzazione  dei  servizi  non  essenziali, al fine di
contenere  i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi
enti;
      d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.