Art. 11. Studi di fattibilita' 1. Lo studio di fattibilita' per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell' assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo'' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita' stabilite mediante apposito provvedimento.