Art. 11.
                        Studi di fattibilita'

    1.  Lo  studio  di fattibilita' per le opere di costo complessivo
superiore  a 10 milioni di euro e' lo strumento ordinario preliminare
ai  fini  dell'  assunzione  delle decisioni di investimento da parte
delle amministrazioni pubbliche interessate.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente legge, la Regione
Piemonte  puo''  intervenire  nella  predisposizione  degli  studi di
fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita'
stabilite mediante apposito provvedimento.