Art. 12. Coordinamento di emissioni obbligazionarie 1. La giunta regionale e' autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali. 2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacita' di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.