Art. 12.
             Coordinamento di emissioni obbligazionarie

    1.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad effettuare interventi
volti  ad  agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti
locali.
    2.   A  tal  fine,  la  Giunta  adotta  misure  di  coordinamento
finalizzate  a  consentire  emissioni  congiunte  da parte degli enti
locali  che,  a causa delle loro limitate capacita' di indebitamento,
non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.