Art. 13.
   Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni

    1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'Art.
10,  ove  le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non
consentire  l'attribuzione  di  un  rating da parte delle societa' di
valutazione del merito di credito, la giunta regionale e' autorizzata
a richiedere a tali societa' l'assegnazione di uno o piu' rating alla
singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.