Art. 13. Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni 1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'Art. 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle societa' di valutazione del merito di credito, la giunta regionale e' autorizzata a richiedere a tali societa' l'assegnazione di uno o piu' rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.