Art. 16.
               Retribuzione prestazioni straordinarie

    1.  La  giunta  regionale  e' autorizzata a disporre il pagamento
delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle
retribuibili  a  norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate
dal  personale  impegnato  nelle  azioni  tecnico-amministrative o di
monitoraggio   relative  alle  opere  di  ricostruzione  e  messa  in
sicurezza  degli  abitati  e delle infrastrutture e nella riparazione
dei  danni  subiti  da  soggetti  privati  e  dalle  imprese  causati
dall'alluvione  verificatasi  in  Piemonte nel mese di ottobre 2000 o
dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.
    2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  si  applica  anche al
personale   impiegato   nelle   attivita'   amministrative  regionali
riguardanti  l'evento  «Olimpiadi  invernali  Torino 2006» nonche' al
personale  del  consiglio  regionale  impegnato  nelle  attivita'  di
supporto   alle   sedute   dell'Assemblea  e  degli  altri  organismi
consiliari istituzionalmente costituiti.