Art. 16. Retribuzione prestazioni straordinarie 1. La giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita' amministrative regionali riguardanti l'evento «Olimpiadi invernali Torino 2006» nonche' al personale del consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.