Art. 17.
        Modifica dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/1998

    1.  All'Art.  1  della  legge  regionale  1° dicembre 1998, n. 39
(Norme   sull'organizzazione   degli   uffici   di   comunicazione  e
sull'ordinamento  del  personale  assegnato)  e  successive modifiche
viene aggiunto il seguente comma:
    «5-bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non
si  applica  all'ufficio  di comunicazione dell'Ufficio di presidenza
del   consiglio   regionale   limitatamente  alle  quote  di  risorse
finanziarie,  assegnate  ai  consiglieri  segretari,  risultanti  dal
riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7».