Art. 17. Modifica dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/1998 1. All'Art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma: «5-bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'ufficio di comunicazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7».