Art. 18. Modifica dell'Art. 1, comma 8-bis, della legge regionale n. 39/1998 1. Il comma 8-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/1998 e' sostituito dal seguente: «8-bis. Le risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attivita' svolta. In armonia con i principi di cui all'Art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato e' corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennita' in dodici mensilita', sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attivita' svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennita' viene fissata annualmente con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.».