Art. 18.
 Modifica dell'Art. 1, comma 8-bis, della legge regionale n. 39/1998

    1. Il comma 8-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «8-bis.  Le  risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 3, sono
incrementabili   in   misura   sufficiente   a  garantire  una  somma
corrispondente  ad un monte ore complessivo di straordinari computato
in  ragione  del  limite  individuale  annuo  1999,  per il personale
addetto  alla  guida degli automezzi in dotazione ai componenti della
giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
e  la  remunerazione  delle particolari condizioni di disagio proprie
dell'attivita'  svolta. In armonia con i principi di cui all'Art. 14,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato e' corrisposta,
per   il  periodo  di  svolgimento  delle  mansioni  sopra  indicate,
un'indennita'  in  dodici  mensilita',  sostitutiva  dei compensi per
lavoro   straordinario   e   per   attivita'   svolta  in  condizioni
particolarmente disagiate. L'indennita' viene fissata annualmente con
provvedimento  della  giunta  regionale,  d'intesa  con  l'ufficio di
presidenza del consiglio regionale.».