Art. 19. Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi 1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della giunta regionale, fra i Confidi di cui all'Art. 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla giunta regionale. 2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.