Art. 19.
Disposizioni  in  materia  di  consorzi  e  cooperative  di  garanzia
                           collettiva fidi

    1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative
sia  alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste
con  provvedimento  della  giunta  regionale,  fra  i  Confidi di cui
all'Art.  10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo
sviluppo  e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima
del  50  per  cento  delle  spese  dichiarate  ammissibili in base ai
criteri stabiliti dalla giunta regionale.
    2.  Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal
comma 1  si  provvede  mediante  utilizzo degli stanziamenti dell'UPB
17071   (Commercio   e  artigianato  -  Promozione  sviluppo  credito
artigianato  -  Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2004.