Art. 21.
Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilita' civile delle
                                 ASL

    1.  La  Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a
migliorare l'efficienza e l'economicita' nella gestione dei rischi di
responsabilita'  civile  delle Aziende sanitarie locali (ASL). A tale
fine  e'  istituito  un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione
sanitaria  -  Gestione  e  risorse  finanziarie  -  titolo  I - Spese
correnti)  per  un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di
euro  per  un  triennio,  di cui 15 milioni di euro relativi all'anno
2004.
    2.  Il  Fondo  e' destinato al finanziamento degli esborsi che le
ASL  devono  sostenere  per  il  risarcimento  dei sinistri di valore
compreso  tra  1.500,00  euro  e 500.000,00 euro per sinistro, per un
valore  massimo  annuo  di  15  milioni  di  euro. La parte eccedente
l'importo di 500.000,00 euro per sinistro e' a carico dell'impresa di
assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.
    3.   Alla   giunta   regionale,  entro  e  non  oltre  60  giorni
dall'approvazione  della  presente  legge, e' demandato il compito di
individuare:
      a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola
ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;
      b) i  criteri  e  le modalita' di gestione del rischio a carico
del  Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione
medesima;
      c) i   criteri  che  garantiscono  la  compartecipazione  nella
gestione  del  sinistro  da  parte  dell'impresa di assicurazione che
assume il rischio per la quota eccedente l'operativita' del Fondo;
      d) i  criteri  per la copertura, escludendo la rivalsa da parte
sia  delle  ASL  sia  dell'impresa di assicurazione nei confronti dei
dirigenti,  per  i  sinistri  per  i  quali sia riconosciuta la colpa
grave,  anche  ai  sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL).
    4.  Per  assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono
alla  Regione  le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella
stessa UPB 28051.