Art. 21. Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilita' civile delle ASL 1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicita' nella gestione dei rischi di responsabilita' civile delle Aziende sanitarie locali (ASL). A tale fine e' istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi all'anno 2004. 2. Il Fondo e' destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l'importo di 500.000,00 euro per sinistro e' a carico dell'impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica. 3. Alla giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, e' demandato il compito di individuare: a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo; b) i criteri e le modalita' di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima; c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l'operativita' del Fondo; d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). 4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.