Art. 22.
Attivita'  di  prevenzione  per  il contrasto del doping, l'abuso dei
farmaci   e   i   comportamenti  a  rischio  nella  pratica  sportiva
                   dilettantistica ed amatoriale.

    1.  Al  fine  di  tutelare  coloro  i  quali praticano lo sport a
livello  dilettantistico  ed  amatoriale nell'ambito delle competenze
regionali  previste  dall'Art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina  della  tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta  contro  il  doping),  la  Regione Piemonte, di concerto con le
federazioni  sportive,  gli  enti di promozione sportiva ed il centro
regionale   antidoping   di   Orbassano,   promuove   iniziative   di
prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.
    2.  Tali  attivita' sono svolte sulla base di convenzioni annuali
appositamente  stipulate  tra  i  soggetti  di  cui  al  comma 1.  Le
convenzioni   disciplinano   altresi'   i   criteri,  le  metodologie
antidoping e i relativi finanziamenti.
    3.  La  copertura  della  spesa  per  l'attuazione  del  presente
articolo, stimabile in 500 mila euro, e' cosi' articolata:
      a) alle  spese  relative  all'utilizzo  delle  attrezzature del
laboratorio del centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte
con  gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attivita'
sanitarie - direzione - titolo II - Spese d'investimento);
      b) alle  spese  per le campagne informative e per la formazione
sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB
29061 (Controllo delle attivita' sanitarie - Organizzazione personale
Risorse  umane  -  titolo  I  -  Spese  correnti)  e  della UPB 06011
(Comunicazione  istituzionale  della Giunta - Relazioni esterne della
Giunta - titolo I - Spese correnti);
      c) alle  spese connesse alle attivita' di contrasto al doping e
di  controllo  antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB
21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - titolo I - Spese correnti).