Art. 22. Attivita' di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale. 1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell'ambito delle competenze regionali previste dall'Art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio. 2. Tali attivita' sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresi' i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti. 3. La copertura della spesa per l'attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, e' cosi' articolata: a) alle spese relative all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio del centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attivita' sanitarie - direzione - titolo II - Spese d'investimento); b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attivita' sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - titolo I - Spese correnti); c) alle spese connesse alle attivita' di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - titolo I - Spese correnti).