Art. 25. Interventi contro il randagismo 1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgerti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo. 2. L'ammontare dei contributi e' fissato per l'anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanita' pubblica - Sanita' animale igiene degli allevamenti - titolo I - Spese correnti). 3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - titolo I - Spese correnti).