Art. 25.
                   Interventi contro il randagismo

    1.  La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a
quelli  previsti  dalla  legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509,
recante  disposizioni  urgerti in materia di strutture e di spese del
Servizio   sanitario   nazionale)   in  materia  di  prevenzione  del
randagismo.
    2.  L'ammontare  dei  contributi e' fissato per l'anno 2004 in 50
mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031
(Sanita' pubblica - Sanita' animale igiene degli allevamenti - titolo
I - Spese correnti).
    3.  Alla  copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari
ammontare,  dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - titolo I -
Spese correnti).