Art. 26.
             Sviluppo del sistema aeroportuale regionale

    1.  Allo  scopo di garantire la continuita' operativa degli scali
aeroportuali  minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito
del   sistema   aeroportuale   regionale,   la  giunta  regionale  e'
autorizzata  a  compiere,  anche  in  deroga  all'Art.  2 della legge
regionale  6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di
partecipazioni  minoritarie  regionali  in  societa' per azioni), gli
atti  necessari  a  mantenere  una  partecipazione  al capitale delle
societa' concessionarie non superiore al 20 per cento.
    2.  Per  sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal
fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai
principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale,
e'  stanziata  nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti
con   societa'  a  partecipazione  regionale  -  titolo  II  -  Spese
d'investimento),  la  somma  di  2  milioni  di  euro,  in termini di
competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.
    3.  Alla  copertura della spesa si provvede mediante riduzione di
pari  importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II
-  Spese  d'investimento)  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2004.