Art. 26. Sviluppo del sistema aeroportuale regionale 1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la giunta regionale e' autorizzata a compiere, anche in deroga all'Art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa' per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle societa' concessionarie non superiore al 20 per cento. 2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, e' stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con societa' a partecipazione regionale - titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004. 3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.