Art. 27. Piano nazionale della sicurezza stradale 1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall'Art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). 2. A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilita' ed impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa. 3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci - e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.