Art. 27.
              Piano nazionale della sicurezza stradale

    1.  La  Regione  si  impegna  a cofinanziare la realizzazione del
primo  programma  di  attuazione  del Piano nazionale della sicurezza
stradale,  istituito  dall'Art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa che disciplina
l'INAIL,   nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli  enti
previdenziali).
    2.   A   tal  fine,  viene  prevista  nell'UPB  26022  (Trasporti
Viabilita'  ed  impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento una
spesa  relativa  alla  quota  di  cofinanziamento regionale del Piano
nazionale  della  sicurezza  stradale con uno stanziamento per l'anno
finanziario  2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza
e di cassa.
    3.  Alla  copertura della spesa si provvede mediante riduzione di
pari  importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci - e
finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2004.