Art. 29. Agevolazioni per la mobilita' dei portatori di handicap 1. Al fine di migliorare la mobilita' dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse e' definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell' 80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l'UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - titolo II - Spese d'investimento): a) interventi sul materiale rotabile per l'accessibilita' ai portatori di handicap; b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l'accessibilita' ai portatori di handicap. 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento).