Art. 29.
       Agevolazioni per la mobilita' dei portatori di handicap

    1.  Al  fine di migliorare la mobilita' dei portatori di handicap
sui  servizi  ferroviari  regionali  e  sulle  ferrovie  concesse  e'
definito  uno  stanziamento  annuale  di  500  mila  euro a titolo di
contributo  in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro
la  misura  massima  dell'  80  per  cento della spesa sostenuta (IVA
esclusa),  rispetto  alle  seguenti  tipologie di intervento inerenti
l'UPB  26032  (Trasporti  -  Trasporto  pubblico locale - titolo II -
Spese d'investimento):
      a) interventi  sul  materiale  rotabile per l'accessibilita' ai
portatori di handicap;
      b) attrezzature  mobili  a  terra  nelle stazioni e a bordo sul
materiale per l'accessibilita' ai portatori di handicap.
    2.  Alla  copertura  della  spesa  di  cui al comma 1 si provvede
mediante  riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze
- Bilanci - titolo II - Spese d'investimento).