Art. 30. Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari 1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale e' autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attivita' di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico e' riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale. 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - Spese correnti).