Art. 30.
         Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari

    1.  Al  fine  di  garantire le necessarie condizioni di sicurezza
agli  utenti  del  trasporto  ferroviario regionale e' autorizzata la
libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie
concesse  agli  agenti  e  funzionari  delle  Forze  dell'Ordine,  in
attivita'  di  servizio,  appartenenti  ai Corpi di Polizia di Stato,
Polizia  Penitenziaria,  Arma  dei  Carabinieri, Guardia di Finanza e
Corpo  Forestale.  Per  compensare  i mancati introiti da traffico e'
riconosciuto   alle   aziende,  che  esercitano  i  predetti  servizi
ferroviari,  un  contributo  annuale  entro  il  limite  di  spesa di
370.000,00  euro,  iscritti  nell'UPB  26031  (Trasporti  - Trasporto
pubblico  locale  -  Titolo  I  -  Spese  correnti)  tramite apposito
protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.
    2.  Alla  copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con
riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci
- titolo I - Spese correnti).