Art. 34. Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo 1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'Art. 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonche' di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'Art. 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione). 2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalita' di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1. 3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attivita' di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della legge regionale n. 21/1999.