Art. 34.
Autorizzazione   di  limiti  di  impegno  per  la  realizzazione  del
           programma degli interventi nel settore irriguo

    1.  In  sinergia  al  programma  nazionale  degli  interventi nel
settore   idrico   definito   dall'Art.   4,  comma 35,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2004), sono
autorizzati  i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2005  e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per
interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle
spese  di  progettazione  e  realizzazione  delle opere del programma
nazionale stesso, nonche' di opere accessorie nel settore irriguo, ai
sensi  dell'Art.  29  della  legge  regionale  12 ottobre 1978, n. 63
(Interventi   regionali  in  materia  di  Agricoltura  e  Foreste)  e
successive   modificazioni  e  dell'Art.  52  della  legge  regionale
9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).
    2.   Coerentemente   con  le  procedure  previste  dal  programma
nazionale  degli  interventi nel settore irriguo, la giunta regionale
con  propri  provvedimenti  definisce le procedure di presentazione e
selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalita'
di  finanziamento  e la predisposizione del programma regionale degli
interventi previsti al comma 1.
    3.  Le  opere  finanziate  ai sensi del comma 1 sono inserite nel
piano  regionale  per le attivita' di bonifica e d'irrigazione di cui
agli articoli 2 e 54 della legge regionale n. 21/1999.