Art. 35. Norma transitoria 1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non e possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.