Art. 35.
                          Norma transitoria

    1.   Fino   alla   approvazione,  da  parte  dello  Stato,  delle
disposizioni  di  finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti
in  favore  delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi
31 marzo  1998,  n.  112  in materia di conferimento di funzioni agli
enti  locali,  19 novembre  1997,  n.  422, 23 dicembre 1997, n. 469,
4 giugno   1997,   n.  143,  29 ottobre  1999,  n.  443,  relativi  a
conferimenti,  non  e  possibile  procedere all'assunzione di impegni
ovvero  alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio
regionale.